Che cosa sono le ONLUS ?
Sono in molti a chiedersi il significato di questo termine, soprattutto i responsabili di associazioni e agenzie, operanti nel mondo del sociale e del volontariato, che desiderano conoscere un po’ dal vicino a questa nuova realtà ora ufficialmente riconosciuta dallo Stato Italiano. Il termine ONLUS deriva da “Organizzazioni non lucrative di utilità sociale” e riguarda le associazioni, gli enti e le cooperative “no-profit” che a vario titolo operano sul territorio nazionale.
I requisiti per inquadrare l’ente come ONLUS:
– natura privatistica dell’ente (gli enti pubblici sono esclusi)
– perseguimento esclusivo di fini solidaristici
– campo di applicazione: assistenza, beneficenza, istruzione, ricerca, tutela naturalistica e dell’ambiente, cultura, arte, sport
– democraticità dello statuto
– trasparenza dei bilanci
– obbligo di destinazione dei beni, residuati allo scioglimento a favore di altre ONLUS o a fini di pubblica utilità
– limitazioni sugli emolumenti degli amministratori e sui compensi a terzi
– divieto di distribuire utili
– divieto di cedere beni o servizi agli associati a condizioni più favorevoli.
Definizione
Introduzione di una nozione di diritto speciale neutra (fondazioni, associazioni, enti eccetera), operante nei campi dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela artistica e dell’ambiente, sviluppo di cultura e arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, con finalità solidaristica e con rigidissimi requisiti statutari. Esclusione autoritativa per enti pubblici, società non cooperative, enti bancari, partiti e movimenti politici, sindacati e associazioni di datori di lavoro e di categoria. Regime separato parzialmente per le associazioni di promozione sociale ed enti ecclesiastici.
Reddito d’impresa (dell’ente n.c./Onlus) Escluso in caso di conformità o accessorietà dell’attività produttiva agli scopi istituzionali di perseguimento di finalità di solidarietà sociale Enti di volontariato, organizzazioni non governative, cooperative sociali Assimilazione automatica al regime onlus, con conservazione delle norme specifiche di miglio favore
Anagrafe Onlus È introdotto un regime di registrazione obbligatoria, delle Onlus, affidato alla Direzione Entrate Deduzioni e detrazioni per liberalità Estensione del plafond generalizzazione a tutte le Onlus anche non riconosciute. Resta ferma la deducibilità delle dazioni alle persone giuridiche non Onlus. Introdotte le deducibilità per assegnazioni di personale d’impresa alle Onlus, devoluzioni di prodotti alimentari e farmaceutici e altri.
Scontrini e ricevute Esonero per le Onlus sulle operazioni d’impresa riconducibili alle attività istituzionali Ritenute su contributi Esonero generalizzato per le Onlus Bollo, registro, spettacoli, CC.GG., tributi locali, successioni e donazioni Generalizzazione delle esenzioni su base soggettiva (Onlus). Sui tributi locali è l’ente impositore a decidere.
Contabilità fiscale obbligatoria Obbligo di bilancio “civile”, come condizione per le agevolazioni fiscali, rivolto a tutte le attività istituzionali e commerciali c.d. connesse. Obbligo di revisori oltre determinati importi.
Sanzioni per abuso di titolo di Onlus Sanzione amministrativa
Indebita godimento dei benefici Onlus Responsabilità solidale, per rappresentanti legali e organi amministrativi, su imposte, sanzioni, interessi
Titoli di solidarietà Lo “spread” negativo sul tasso di riferimento fissato dal Tesoro è costo deducibile dal reddito d’impresa dell’investitore
Le principali agevolazioni:
- Contabilità molto semplificata
– IVA sugli acquisti al 5%
– non imponibilità ai fini delle Imposte Dirette, dell’IVA e dell’Imposta sugli Spettacoli dei proventi di attività funzionali al perseguimento degli scopi sociali anche se fiscalmente
commerciali
– esenzione bollo, concessioni governative ecc.
– tasse di registro in misura fissa
– imposta ipotecaria sugli acquisti di immobili in misura fissa
– esenzione INVIM sulle compravendite immobiliari
– deducibilità fino a tre milioni degli atti di liberalità di privati fatti alle ONLUS
– disciplina speciale per le cessioni gratuite di beni e servizi dalle società commerciali alle ONLUS
– esenzione totale sulle sottoscrizioni pubbliche legate a speciali ricorrenze.
Le sanzioni:
Anzitutto è prevista la responsabilità solidale e personale dei legali rappresentanti e dei membri agli organi direttivi per le imposte e le relative sanzioni ,inoltre la violazione dei requisiti indicati al punto secondo e necessari per godere del regime agevolato comporta:
a) sanzioni penali per gli amministratori;
b) lo scioglimento dell’organizzazione;
c) l’intervento del Tribunale per la devoluzione dei beni.”